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Cosa è e come funziona il Capitale Sociale in una SRL?

Quando si parla di capitale sociale, ci si riferisce al capitale contribuito alla società da parte dei soci. Esso indica, quindi, le risorse su cui l’azienda può contare da parte dei propri azionisti. Esso è detto anche capitale di rischio, dal momento che, nel caso ci fosse la cessazione dell’attività, sarà prima liquidato l’attivo, poi rimborsate le passività e in ultima battuta, il capitale sociale, essendo quello maggiormente a rischio.

Secondo il codice civile, per le società a responsabilità limitata, la cifra da conferire è pari a 10.000 euro. In economia aziendale, il capitale sociale è una voce facente parte del passivo dello stato patrimoniale ed è pari ai conferimenti in denaro, beni o crediti da parte dei titolari di una società di capitali.

I soci possono, altresì, decidere di aumentare il capitale sociale in una Srl, in seguito all’approvazione delle modifiche. D’altro canto, può essere anche diminuito, in quattro casi:

  1. Se avvengono perdite di 1/3 dell’ammontare, quindi se il capitale sociale è inferiore alla soglia prevista dalla forma giuridica, i soci devono prevedere una ricapitalizzazione che riporti la somma al valore.
  2. Se alcune azioni non sono vendute o se una parte di azionisti decide di lasciare la società.
  3. Si può diminuire se i beni conferiti hanno un valore inferiore a 1/5 di quello che dovrebbero avere in relazione alla natura societaria.
  4. Se avviene l’annullamento delle azioni.

Inoltre, si può diminuire il capitale sociale con la restituzione dei contributi ai soci o rimborsando i titolari delle azioni attraverso la distribuzione di azioni di godimento.

Il capitale sociale, quindi, rappresenta la dotazione iniziale che permette l’avvio della società e sviluppa l’attività stessa senza ricorrere a debiti o prestiti bancari. In una Srl solo il capitale sociale è l’importo di cui la società è responsabile nei confronti dei creditori. Questa quota è quindi il limite massimo entro cui il socio risponde per i debiti societari.

Il capitale in una Srl, dal conferimento al minimo

Il capitale sociale può essere versato in diversi modi e può essere conferito in denaro o con mezzi tracciabili come bonifico o assegno. Nel caso di versamento in denaro, questo può essere effettuato sul conto corrente della società tramite il soggetto abilitato ad effettuare le operazioni bancarie. Successivamente alla costituzione e all’apertura del conto, l’amministratore verserà i conferimenti sul conto della società. Nel caso di assegno circolare, invece, questo va intestato a nome della società e sarà necessario riportare gli estremi.

L’ammontare del capitale di ogni società deve essere inserito nello statuto e nella visura camerale. Ogni socio possiede una percentuale di capitale in base alle risorse apportate. Chiaramente, il conferimento influenza il grado di potere decisionale detenuto dai soci. Infatti, chi detiene più del 50% delle azioni, possiede la maggioranza assoluta, mentre chi possiede una percentuale inferiore al 50%, detiene la maggioranza relativa.

In relazione alle riforme di diritto societario, il capitale minimo di una Srl è attualmente di 1 euro.

Nel caso in cui il capitale fosse pari o superiore a 10.000 euro, nel momento della sottoscrizione ogni socio dovrà versare solo il 25% della quota e queste dovranno sempre essere versate a richiesta dell’amministratore. Questo perché, nel caso di liquidazione della società, tutti i soci dovranno aver regolarizzato il proprio conferimento, versando il restante.

Nel caso, però, di una Srl unipersonale a socio unico, il capitale dovrà essere versato integralmente.

Conferimenti diversi dal denaro: versamenti in natura e servizi

Durante la costituzione di una Srl, i soci possono decidere di corrispondere, oltre al denaro, un qualsiasi altro bene che abbia un valore economico. Si tratta, quindi, di beni in natura, beni mobili o immobili, materiali o immateriali, crediti, intere aziende o prestazioni lavorative.

È proprio l’insieme dei conferimenti che costituisce l’ammontare del capitale sociale. Chiaramente, nell’atto costitutivo deve essere previsto se la società potrà ammettere conferimenti anche differenti dal denaro.

Il caso del conferimento di prestazioni d’opera attraverso il Work for Equity (WFE), è possibile solo nel momento in cui avviene l’aumento del capitale. In questo caso è necessario specificare che l’aumento di capitale debba essere esclusivamente a servizio dei nuovi soci coinvolti in una prestazione in WFE.

I conferimenti nelle società di capitali: come cambia il valore minimo?

Secondo il codice civile, è previsto un limite minimo di capitale sociale che si differenzia in ogni tipologia di società di capitali esistente.

Nel caso di una società a responsabilità limitata, Srl, all’origine era previsto un limite minimo per la costituzione pari a 10 mila euro. Successivamente, le modifiche hanno eliminato questo limite, rendendo possibile creare una Srl grazie ad un capitale minimo di un euro.

Questo tipo di società, con conferimento di un capitale sociale simbolico è detta società a responsabilità limitata con capitale ridotto. Per queste, l’azienda deve accantonare il 20% dell’utile che dovrà incrementare il capitale sociale. Questa particolare forma dovrà essere indicata in tutti gli atti, così da poter avvisare tutti i soggetti ed i creditori.

Le società a responsabilità limitata semplificata, nate nel 2012, non hanno un limite minimo di capitale sociale da conferire e, inoltre, hanno costi di costituzione molto agevolati. Quindi è la forma societaria più semplice da creare, con l’unica differenza che la mancanza di statuto potrebbe comportare rischi nel caso di conflitto tra i soci.

Il capitale sociale in una Srl può rappresentare una garanzia creditizia?

Il capitale sociale identifica la sicurezza di una società a responsabilità limitata, dato che rappresenta proprio l’importo di cui l’azienda stessa è responsabile verso i creditori. Allo stesso tempo, essa può fungere da garanzia per eventuali crediti e, nel caso avvenisse una mancanza dei pagamenti dei crediti, non si rischia il pignoramento. Questo perché i creditori non possono rivalersi sui soci ma direttamente sul capitale sociale della Srl.

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